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studio
SANZIONE REVISIONE SCADUTA
Le sanzioni previste dall’art. 80 sono state modificate sostituendo il precedente ritiro della carta di circolazione con il nuovo metodo della sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione mediante annotazione sul documento di circolazione da parte dell’organo accertatore.
ha previsto inoltre che gli Organi di polizia stradale provvederanno ad autorizzare il conducente del veicolo oggetto della sanzione, con annotazione nel verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di residenza, di abituale stazionamento oppure quello in cui intende effettuare la revisione, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione.
La sanzione è di € 159.00
ESITO DELLA REVISIONE "RIPETERE" O "SOSPESO" PRESSO I CENTRI AUTORIZZATI
A decorrere dall'1.9.2009, qualora l'esito della revisione di un veicolo sottoposto a visita presso un centro revisioni autorizzato sia "Ripetere" o "Sospeso", il veicolo deve essere sottoposto a nuovo controllo, previo ripristino dell'efficienza, presso lo stesso centro che ha emesso l'esito negativo oppure presso l'UMC
IMPIANTO GPL
Il serbatoio per il GPL conforme alle previgenti norme nazionali può essere usato fino al 31 dicembre del decimo anno dalla costruzione o "revisione", a prescindere dal mese di costruzione, dopo di che va sostituito dall’installatore e fatto collaudare presso l’ MCTC che aggiorna la carta di circolazione
IMPIANTO A METANO
Le bombole di metano devono essere sottoposte a visita di revisione:
quinquennale ovvero ogni 5 anni per bombole rispondenti a norme nazionali e ogni 48 mesi per bombole di primo impianto.
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